Nel caso in cui un singolo condòmino decida di installare un sistema di videosorveglianza ad uso privato per monitorare la propria unità immobiliare, non dovrebbe assolvere tutte le direttive elencate nel precedente articolo “videosorveglianza condominiale: parti comuni” in quanto la questione non rientrerebbe tra le norme elencate nel Codice della Privacy.
Il Garante si è, tuttavia, preoccupato di puntualizzare alcune regole:
non è obbligatorio:
- segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli
- informare l’amministratore di condominio né gli altri condòmini che si sta installando un sistema di videosorveglianza.
E’, altresì, obbligatorio:
- adempiere alle disposizioni in tema di sicurezza dei dati
- non comunicare sistematicamente nè diffondere le immagini a terzi
- installare le telecamere (ed il videocitofono) in modo tale che possano riprendere solo ed esclusivamente gli spazi privati ed in alcun modo spazi confinanti e parti comuni.
La mancata ottemperanza di tali direttive potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni sia civili che penali, collegate alla lesione della sfera privata di terze persone (art. 161 e ss. Codice privacy), sia per il condòmino titolare dell’impianto, quanto per il condominio, che potrebbe essere considerato responsabile sia in solido che in concorso.
Per quanto riguarda il valore probatorio, come già riportato nel precedente articolo riguardante le parti comuni, le riprese video effettuate in ambito privato costituiscono “una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (cfr., ex multis, Cass. n. 6813/2013; n. 28554/2013).
In conclusione, la regolamentazione per gli impianti privati è, a mio avviso, solo apparentemente meno restrittiva di quella condominiale. E’, infatti, molto più semplice, e quindi più facilmente contestabile da terze persone, trasgredire un “suggerimento”, che una regola fissa. Il consiglio, nel caso si volesse installare un impianto di videosorveglianza privato all’interno di un condominio, è di informare l’amministratore ed i condòmini nel corso di un’assemblea mostrando un progetto ed, eventualmente, un filmato, registrato in fase di sopralluogo da parte del professionista interpellato, che confermi il corretto posizionamento delle telecamere oltre ad una dichiarazione firmata che attesti l’utilizzo unicamente a fini privati delle immagini registrate. E’, inoltre, consigliabile segnalare sempre la presenza di telecamere mediante apposto cartello.
Autore: Federico Mossuto