VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE: PARTI COMUNI

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L’8 aprile 2010, avendo constatato il quadro di grande incertezza interpretativa sulla legittimità o meno dell’installazione e dell’uso delle telecamere all’interno di un condominio, il Garante della Privacy ha sollecitato l’intervento del legislatore che si è concluso nella riforma (art. 1122-ter. Legge 11 dicembre 2012, n. 220.) che ha, finalmente, regolarizzato gli impianti di videosorveglianza condominiali prevedendo che il quorum per la validità delle deliberazioni sia “la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136”, ossia che la delibera abbia l’approvazione della maggioranza degli intervenuti e che questi rappresentino almeno la metà (in millesimi) del valore dell’edificio. Naturalmente le modalità di installazione delle sistema di videosorveglianza e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali devono rispettare le indicazioni del Codice della Privacy e del provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza, nel quale è esplicitato come necessario:

  • Segnalare la presenza dell’impianto TVCC tramite appositi cartelli avvalendosi del modello predisposto dal garante. In caso di collegamento con le forze dell’ordine è necessario apporre un ulteriore cartello specifico.
  • Conservare le immagini registrate per un periodo limitato non superiore alle 24/48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
  • Proteggere i dati raccolti tramite idonee misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento)
  • Regolare le telecamere perché riprendano solo le aree comuni da controllare (accessi, garage, androne condominiale etc…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade non private, edifici ed esercizi commerciali adiacenti etc…).

La mancata ottemperanza di tali prescrizioni potrebbe comportare:

  • L’inutilizzabilità, in sede civile, dei dati personali trattati, mentre in sede penale la giurisprudenza più recente afferma che le videoregistrazioni effettuate da privati (differenti dalle videoriprese investigative effettuate dalle forze dell’ordine) costituiscono “una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (cfr., ex multis, Cass. n. 6813/2013; n. 28554/2013).
  • L’adozione di un provvedimento di blocco o divieto del trattamento dei dati disposto dal Garante
  • L’applicazione di sanzioni amministrative e/o penali ed esse collegate

Per quanto riguarda i videocitofoni il Garante specifica che: “la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati)”. In breve, fermo restando la non applicabilità ai videocitofoni delle norme contenute nel codice alla privacy, bisogna fare in modo che questi impianti non possano recar danno a terzi riprendendoli “a loro insaputa”. Sarebbe quindi consigliabile apporre un cartello che segnali la presenza del videocitofono anche se questo non è in grado di registrare le immagini.

In conclusione, la videosorveglianza condominiale è indubbiamente utile  sia come deterrente che per tutelare la sicurezza dei condomini. E’, tuttavia, necessario osservare la normativa per  evitare di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Autore: Federico Mossuto

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