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VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIALE: PARTI COMUNI

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L’8 aprile 2010, avendo constatato il quadro di grande incertezza interpretativa sulla legittimità o meno dell’installazione e dell’uso delle telecamere all’interno di un condominio, il Garante della Privacy ha sollecitato l’intervento del legislatore che si è concluso nella riforma (art. 1122-ter. Legge 11 dicembre 2012, n. 220.) che ha, finalmente, regolarizzato gli impianti di videosorveglianza condominiali prevedendo che il quorum per la validità delle deliberazioni sia “la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136”, ossia che la delibera abbia l’approvazione della maggioranza degli intervenuti e che questi rappresentino almeno la metà (in millesimi) del valore dell’edificio. Naturalmente le modalità di installazione delle sistema di videosorveglianza e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali devono rispettare le indicazioni del Codice della Privacy e del provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza, nel quale è esplicitato come necessario:

La mancata ottemperanza di tali prescrizioni potrebbe comportare:

Per quanto riguarda i videocitofoni il Garante specifica che: “la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati)”. In breve, fermo restando la non applicabilità ai videocitofoni delle norme contenute nel codice alla privacy, bisogna fare in modo che questi impianti non possano recar danno a terzi riprendendoli “a loro insaputa”. Sarebbe quindi consigliabile apporre un cartello che segnali la presenza del videocitofono anche se questo non è in grado di registrare le immagini.

In conclusione, la videosorveglianza condominiale è indubbiamente utile  sia come deterrente che per tutelare la sicurezza dei condomini. E’, tuttavia, necessario osservare la normativa per  evitare di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Autore: Federico Mossuto

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