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Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. Nuove misure a disposizione delle PMI.

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Quando si parla di ricerca e sviluppo, soprattutto nel mondo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, difficilmente si fa riferimento ad un’attività ragionata e pianificata a tavolino, e ancor peggio con scarsa frequenza si fa riferimento ad un’attività finanziata attraverso misure che possono essere di aiuto alla crescita delle aziende.

Spesso sono i clienti finali che “finanziano” con le loro commesse e con i loro progetti di innovazione le attività in R&D delle piccole aziende che contabilizzano tali attività come spesa corrente. Esistono tuttavia degli strumenti che consentono di rendere più agevole questa attività fondamentale per generare innovazione, differenziazione e competitività, sia sul mercato interno, sia sul mercato globale.

Per tale motivo l’Italia, anche su un piano statistico/economico risulta scarsamente impegnata in R&D. Possiamo anche sostenere che quando gli incentivi fiscali sono stati adeguatamente pensati e promossi, hanno determinato cambiamenti importanti nello scenario degli investimenti. Ricordiamo che nel 2007, primo anno di operatività di una precedente misura orientata al Credito d’Imposta, vi fu un aumento della spesa in R&D delle imprese pari al 15% annuo.

Per il prossimo periodo (fino al 2020) sono emerse nuove opportunità derivanti dal potenziamento del “bonus R&D”, le quali, congiuntamente ad altre misure incentivanti legate al Piano “Industria 4.0”, potrebbero far impennare gli investimenti nelle PMI in R&D ed Innovazione a volumi che potrebbero raggiungere gli 11,3 miliardi di euro (una media 2,8 miliardi annui che significherebbero incrementi a doppia cifra rispetto ai livelli attuali).  Infatti, all’interno del testo della Legge di Bilancio 2017 approvato dal Senato (commi 15 e 16 dell’art. 1), il Credito d’Imposta R&S risulta considerevolmente rafforzato. Le modifiche hanno lo scopo di incrementare gli effetti degli incentivi resi operativi dalla Legge di Stabilità già operante nel 2015. Per far fronte alle variazioni previste, saranno destinate al Credito d’Imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo ulteriori risorse, sono previsti 3,3 miliardi di euro rispetto ad un plafond attuale pari a quasi 2,5 miliardi di euro. Sulla misura verranno inoltre convogliate le risorse residue del Credito d’Imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati effettuate sino al 31 Dicembre 2014.

Le modifiche avranno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2016. Pertanto, coesisteranno due modalità di definizione dell’incentivo:

Storicamente l’accesso a queste misure è sempre stato piuttosto difficoltoso, o perlomeno, l’informazione legata a questo genere di misure, era sempre appannaggio di pochi “studiosi” della materia. Oggi, grazie ad un più semplice accesso all’informazione e grazie alla crescita del numero di consulenti e società specializzate in materia di finanza agevolata, è possibile conseguire dei risparmi che consentono di considerare l’attività di R&D più accessibile.

Vediamo quindi quali sono i Beneficiari, quali sono gli incentivi e oggetto dell’agevolazione, quali sono i costi eleggibili ed infine le scadenze da rispettare.

I BENEFICIARI:

Beneficiarie dell’intervento sono tutte le imprese. Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli enti non commerciali, i consorzi e le reti di imprese, oltre ai soggetti sottoposti a procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. Pertanto, come si evince dal testo, la “platea” è piuttosto ampia.

LE AGEVOLAZIONI

L’incentivo previsto, consiste in un Credito d’Imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo calcolato:

Per il biennio 2015-2016 il Credito d’Imposta è riconosciuto in misura del 25% o del 50% in funzione della tipologia di costi sostenuti e ritenuti validi. In particolare è prevista un’aliquota del 25% per l’acquisto di strumenti e attrezzature tecniche, l’acquisizione di competenze tecniche (personale non altamente qualificato ma comunque addetto alla R&S) e privative industriali, mentre è prevista l’aliquota del 50% per personale altamente qualificato addetto alla R&S e Ricerca e Sviluppo commissionata “extra muros”.

Nel quadriennio 2017-2020 la misura dell’agevolazione verrà unificata indipendentemente dalla tipologia delle spese, con un bonus unico definito in base all’aliquota più alta, ovvero al 50%, rendendo più agevole il calcolo dell’agevolazione che porterà a maggiori vantaggi economici per le imprese.

A partire dal 2017, il tetto massimo del credito d’imposta salirà fino ad un importo massimo annuale quadruplicato rispetto all’attuale disciplina, passando a 20 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni previsti dal piano normativo vigente.

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono eleggibili i costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo, anche in ambiti differenti da quelli scientifico e tecnologico (a titolo di esempio, valgono l’ambito storico o quello sociologico) che eccedano il limite minimo di spesa di 30.000 euro nel periodo di imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione.

Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a:

a) il personale altamente qualificato impiegato in attività di R&D, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa;

b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&D e con costo unitario non inferiore a 2.000 €;

c) la ricerca extra muros: vale a dire spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, con altre imprese e con professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione. Dal 2017 il bonus potrà essere fruito anche in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per conto di committenti residenti o localizzati all’estero, purché ubicati in altri Stati membri dell’Unione europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo o in paesi facenti parte della white list, laddove la disciplina attuale esclude l’agevolabilità del commissionario delle attività di R&D.

d.1) competenze tecniche, ovvero personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo eleggibili;

d.2) privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne, finanche appartenenti al medesimo gruppo societario.

Va inoltre considerata la necessità di prevedere un revisore dei conti, laddove l’impresa non sia soggetta a revisione legale dei conti e sia priva di un collegio sindacale. In tal caso sono ammissibili anche le spese sostenute per l’attività di certificazione della documentazione contabile. In tal caso è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro, e comunque oltre il valore previsto dalla misura, affinché il beneficio non sia intaccato.

LE SCADENZE

La Legge di Bilancio 2017 estende di 1 anno il periodo di vigenza dell’agevolazione; saranno quindi agevolabili gli investimenti in attività di R&D effettuati entro il periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020 (in luogo del 31 Dicembre 2019). Le imprese potranno disporre di più tempo per pianificare la propria attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre il credito di imposta è utilizzabile, senza limiti di tempo, esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.lgs. 241/ 1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Con esclusivo riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e a quelle prive di un collegio sindacale, è obbligatoria l’esibizione della certificazione della documentazione contabile entro la data di approvazione del bilancio, mentre  per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento. Il beneficio dovrà quindi essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi in relazione al periodo di imposta nel quale sono stati sostenuti i costi considerati, oltreché nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Chiaramente ogni genere di attività oggetto di misura andrà seguita in modo scrupoloso, affinché tutto ciò che è ritenuto agevolabile nella teoria, lo sia poi nei fatti. Per tale motivo è sempre consigliabile avvalersi di consulenti in grado di promuovere le attività di sviluppo identificandone le caratteristiche al fine di “incasellarle” nel giusto modo, in funzione di ciò che la norma e i controllo disposti su di essa siano resi compatibili e proficui. Non sono infatti rari i casi in cui le attività di rendicontazione vengano effettuate in modo approssimativo, con conseguenti danni per mancato adempimento delle misure richieste, con conseguenti annullamenti degli incentivi ed eventuali sanzioni, laddove applicabili.

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