Calcolo dell’Iva per impianti residenziali

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Qual’è il modo corretto di calcolare l’Iva per gli impianti residenziali? Le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, nel, residenziale, prevedono un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni, invece, restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del medesimo contratto di appalto, ossia se i beni sono forniti da chi fornisce la prestazione di manodopera.

Questo, tuttavia, non è applicabile a tutti i beni. L’ art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1999) del decreto del 29/12/1999 firmato dall’allora ministro Visco, stabilisce che per i beni di valore significativo, ossia “i  beni che  costituiscono  una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni  aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nella misura  del  10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni” (cit. Gazzetta Ufficiale- Decreto 29 Dicembre 1999). Ipotizziamo un contratto di appalto comprendente la fornitura e la posa in opera (F.po.) di un impianto di sicurezza residenziale per un valore complessivo di € 10.000, di cui € 4.000 per la prestazione lavorativa, l’iva al 10% è applicabile solo ed esclusivamente su € 4.000 dei restanti € 6.000 di fornitura di HW, mentre sui restanti € 2.000 bisogna applicare l’iva al 22%.

I beni significativi sono:

  • Ascensori e montacarichi
  • Infissi esterni e interni
  • Caldaie
  • Video-citofoni
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • Sanitari e rubinetteria da bagni
  • Impianti di sicurezza.

Non si può, invece, applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • A materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • A materiali o beni acquistati direttamente dal committente
  • A prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • A prestazioni di servizi resi in esecuzione di sub-appalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta sub-appaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, nel caso ricorrano i presupposti per farlo.

In conclusione è più conveniente, per un privato, acquistare i beni dalla medesima azienda che effettuerà l’installazione piuttosto comprare da terzi oppure on-line, mentre una società, scaricando totalmente l’iva dall’imponibile, può scegliere di acquistare in prima persona il bene, nel caso costasse meno, e poi farlo installare da un professionista certificato.

Autore: Federico Mossuto

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